La definizione di "regolamento" dal sito etimo.it |
Nel regolamento edilizio, all'articolo 31, comma 12, si dispone che "Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio". Si noti che l'esposizione nell'albo pretorio è limitata a 30 giorni, dopodiché è necessario conoscerne l'esistenza per poterne prendere visione presso gli uffici comunali.
Un cartello di cantiere di un'opera pubblica. Foto dell'autore |
Come molti di voi avranno avuto modo di notare, magari alzando le spalle ormai abituati a vedere la violazione delle regole, in alcuni cantieri genovesi il cartello di cantiere non viene esposto. Si tratta di un comportamento lesivo del diritto della cittadinanza di sapere, ma di fatto l'amministrazione langue e non opera alcun tipo di controllo e tantomeno di sanzione in merito, come previsto dal regolamento edilizio. Che dire? Apriamo gli occhi, ed oltre a fermarci a guardare qualche volta quel cantiere accanto a casa nostra, dove si stanno scavando nuovi box o elevando nuovi volumi abitabili, cerchiamo il cartello di cantiere e, non trovandolo, segnaliamo la cosa alla Polizia Municipale e a qualche consigliere comunale di riferimento.
Chissà che spingendo, anche in questo caso, qualcosa non possa ritornare sui binari corretti.
(Stefano De Pietro)
Nessun commento:
Posta un commento